In questa sezione sono disponibili le principali risposte ai quesiti dei nostri Clienti (faq = frequently asked questions). Se richiedete ulteriori informazioni o desiderate essere contattati da un esperto vi invitiamo a visitare la pagina dell’Esperto oppure contattare i nostri uffici.
1. OGNI QUANTO DEVO FAR CONTROLLARE IL MIO CARRELLO?
I carrelli elevatori e le relative attrezzature devono essere controllati almeno una volta l’anno, o più frequentemente se durata, condizioni di funzionamento e del luogo di lavoro lo rendono necessario. Le indicazioni sulla frequenza delle manutenzioni sono fornite dal costruttore. I controlli devono essere eseguiti da personale esperto e gli esiti delle verifiche devono essere opportunamente documentati.
2. CHI PUO’ UTILIZZARE IL CARRELLO ELEVATORE?
L’uso del carrello elevatore è riservato soltanto a lavoratori incaricati che abbiano ricevuto un’informazione, formazione e addestramento adeguati. I nominativi dei carrellisti designati devono essere inseriti in un documento aziendale comprovante l’affidamento della mansione.
3. UN CORSO DI 4 ORE PER ADDETTI ALL’UTILIZZO DEL CARRELLO ELEVATORE SVOLTO QUALCHE ANNO FA E’ SUFFICIENTE PER ESSERE ABILITATI OGGI?
No. Il 13 marzo 2013 è entrato in vigore l’Accordo Stato Regioni che regola la formazione per l’abilitazione degli operatori che utilizzano particolari attrezzature da lavoro. Tutti coloro che, precedentemente all’entrata in vigore dell’accordo hanno svolto corsi di durata inferiore a quelli previsti dall’accordo, hanno l’obbligo di integrare la formazione con un corso teorico-pratico di 4 ore entro il 13 marzo 2015.
4. UN CORSO DI 12 ORE SVOLTO DOPO IL 13 MARZO 2013 VALE PER L’ABILITAZIONE DI TUTTI I TIPI DI CARRELLO?
No. All’interno dell’Accordo Stato Regioni sono individuati diversi tipo di carrello elevatore, ciascuno con differenti caratteristiche ed ad ogni tipo di carrello corrisponde una specifica formazione. Nel caso in cui si decidesse di svolgere in un’unica volta la formazione per tutti i diversi tipi di carrello individuati nell’accordo, è possibile ottenere l’abilitazione seguendo un corso di 16 ore con approfondimento teorico e pratico specifico per ogni singola attrezzatura.
5. GLI ADDETTI AI CARRELLI ELEVATORI RIENTRANO NELLE CATEGORIE DA SOTTOPORRE A SCREENING PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA?
Sì, in quanto guidano macchine di movimentazione merci. Si applica in questo caso il principio di effettività, con il quale si esclude dagli accertamenti i lavoratori che, benché formati, non utilizzano carrelli. La formulazione della norma prevede che l’idoneità alla mansione è comunque necessaria a prescindere dai tempi d’impiego nell’attività a rischio. Devono essere considerati esclusi gli addetti alla conduzione di traspallet manuali o a motore.
6. IL MIO CARRELLO ELEVATORE DEVE ESSERE DENUNCIATO ALL’ASL/ARPA E SOTTOPOSTO ALLE VERIFICHE PERIODICHE?
No, le verifiche periodiche sono previste solamente per i carrelli elevatori a braccio telescopico, i cosiddetti Merlo, Manitou o Roto.
7. POSSO AGGANCIARE UNA CESTA PER SOLLEVARE LE PERSONE AL MIO CARRELLO ELEVATORE?
Sì, a condizione che il carrello sia omologato (informazioni reperibile sul libretto di uso e manutenzione) e che la cesta sia omologata per il modello di carrello elevatore in questione.
8. POSSO SOLLEVARE PERSONE UTILIZZANDO UN PALLET?
No, per quanto di uso comune risulta essere una violazione grave delle normative antinfortunistiche che comporta l’erogazione di sanzioni.
9. POSSO CIRCOLARE CON IL CARRELLO ELEVATORE SU STRADA?
Sì, sotto 2 condizioni alternative. Il carrello elevatore (esempio Merlo o Manitou) è dotato di targa, bollo e assicurazione. In alternativa, esiste l’opzione per carrelli non dotati delle caratteristiche sopra menzionate di circolare previo parere tecnico da parte dell’ente proprietario della strada (ad esempio Comune, Provincia, Regione o ANAS) e successiva autorizzazione da parte della Motorizzazione Civile. Per ulteriori informazioni si veda la sezione: La circolazione dei carrelli su strada ».