La circolazione dei carrelli su strada – impartite le linee guida per brevi e saltuari spostamenti

Con decreto della Direzione generale per la motorizzazione del 14.01.2014 sono state impartite le procedure per l’immissione in circolazione dei carrelli per brevi e saltuari spostamenti a vuoto e a carico su strada.
I carrelli di cui all’articolo 58 comma 2, lettera c) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 sprovvisti di carta di circolazione in quanto destinati ad operare prevalentemente all’interno di stabilimenti e sprovvisti di carta di circolazione, possono effettuare brevi e saltuari spostamenti su strada a vuoto o a pieno carico, solo se vengono rispettate le seguenti condizioni:
a) deve essere munito di una scheda tecnica sottoscritta in originale dal costruttore contenente i seguenti dati: nome del costruttore, tipo, numero di serie, dimensioni (lunghezza, larghezza, altezza, interassi, sbalzi); masse (a vuoto, a pieno carico, massime ammesse per ogni asse, eventuale massa
rimorchiabile); pneumatici ammessi; anno di costruzione; tipo di motore e alimentazione, con relativi estremi dell’omologazione se di tipo termico;
b) deve essere munito dei dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione previsti per le macchine operatrici di cui all’art. 58, comma 2, del Decreto Legislativo 30.4.1992, n. 285 e del dispositivo supplementare di cui all’art. 266 del D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
c) deve essere dotato di pannelli retro riflettenti a strisce bianche e rosse (o di analoghi sistemi) atti a segnalare l’ingombro dei dispositivi di sollevamento ovvero le parti a sbalzo di sezione ridotta;
d) deve essere munito di almeno un dispositivo retrovisore collocato sul lato sinistro che consenta la
visibilità verso il retro nonché, se munito di cabina con parabrezza, di un dispositivo tergicristallo;
e) deve essere munito di un sistema di frenatura, agente su almeno un asse, che consenta il graduale
f) deve essere munito dello specifico simbolo attestante la rispondenza alla direttiva 2006/42/CE e
successive modificazioni (direttiva macchine);
g) deve essere munito delle certificazioni, rilasciate dal costruttore, di rispondenza alla direttiva macchine, alla normativa sulla compatibilità elettromagnetica;
h) deve essere accompagnato da personale a terra, che coadiuvi il conducente; tale obbligo non ricorre quando sono rispettate le prescrizioni di cui ai punti 1.3 e 2.2 dell’allegato tecnico al decreto ministeriale 14 giugno 1985 e l’ingombro trasversale degli oggetti trasportati non eccede di oltre il 50% la larghezza massima del veicolo, nel rispetto comunque della sagoma limite di 2,55 m. I limiti di altezza del carico trasportato che garantiscono il rispetto della visibilità da parte del conducente, come prescritto al citato punto 1.3, dovranno essere indicati sulla scheda tecnica e riprodotti su targhetta applicata in maniera visibile e permanente sul veicolo.

Resta inteso inoltre che per tutti gli operatori che utilizzano il carrello elevatore, sussiste l’obbligo di abilitazione e formazione ai sensi dell’ art. 73, c.5 D. Lgs. 81/2008 e dell’ Accordo Stato Regioni del 22/02/2012

Per saperne di più, scarica il Decreto del 14 gennaio 2014