L’articolo 73 del D.Lgs.81/08 decreta gli obblighi di informazione, formazione e addestramento relativi all’utilizzo delle attrezzature di lavoro. Il Comma 5 stabilisce che per alcune attrezzature individuate in sede di Conferenza Stato-Regioni è richiesta una specifica abilitazione degli operatori nonché le modalità di riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti autorizzati all’erogazione della formazione, la durata ed i requisiti minimi di validità della formazione.
L’accordo stato regioni del 22/02/2012 pubblicato su G.U. del 12 marzo 2012 ed in vigore dal 13 marzo 2013, regola la formazione per l’abilitazione degli operatori che utilizzano particolari attrezzature da lavoro. Tra le attrezzature sono previsti i carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo suddivisi in tre tipologie, ognuna delle quali richiede uno specifico percorso formativo. A partire dalla data di entrata in vigore dell’accordo è diventato quindi obbligatorio formare i nuovi carrellisti unicamente secondo quanto riportato nell’Accordo.
LE TIPOLOGIE DI CARRELLO SEMOVENTE
Carrelli industriali semoventi (muletto): qualsiasi veicolo dotato di ruote (eccetto quelli circolanti su rotaie) concepito per trasportare, trainare, spingere, sollevare, impilare o disporre su scaffalature qualsiasi tipo di carico ed azionato da un operatore a bordo su sedile.
Carrelli semoventi a braccio telescopico (merlo o manitou): carrelli semoventi a braccio telescopico, carrelli elevatori a contrappeso dotati di uno o più bracci snodati, telescopici o meno, non girevoli, utilizzati per impilare carichi. Il dispositivo di sollevamento non deve essere girevole o comunque non deve presentare un movimento di rotazione maggiore di 5° rispetto all’asse longitudinale del carrello.
Carrelli sollevatori/elevatori semoventi telescopici rotativi: attrezzature semoventi dotate di uno o più bracci snodati, telescopici o meno, girevoli, utilizzate per movimentare carichi ed azionate da un operatore a bordo su sedile
FORMAZIONE
Il percorso formativo per acquisire l’abilitazione all’utilizzo del carrello elevatore ha contenuti e durata differenti a seconda della tipologia di carrello per cui è necessaria l’abilitazione. L’accordo prevede anche uno “sconto” in termini di ore nel caso in cui un operatore decida di frequentare in un’unica volta il corso per ottenere l’abilitazione per diverse tipologie di carrelli.
E PER CHI E’ GIA’ FORMATO?
– se il corso è stato di durata uguale o maggiore rispetto a quanto indicato dall’accordo e composto da modulo teorico, pratico e con verifica finale per la specifica attrezzatura, non è necessario ripetere la formazione ex novo, bensì un aggiornamento entro 5 anni dalla data di superamento della verifica finale di apprendimento;
– se il corso effettuato ha avuto durata minore rispetto a quanto previsto dall’accordo e comprensivo di verifica di apprendimento documentata, sarà necessario un modulo di aggiornamento entro 24 mesi dal 12 marzo 2013 e un successivo aggiornamento entro 5 anni dalla data di conclusione di tale modulo;
– se la formazione precedente non aveva previsto una verifica di apprendimento, sarà necessario un modulo di aggiornamento entro 24 mesi dal 12 marzo 2013 con verifica finale e un successivo aggiornamento entro 5 anni dalla data di attestazione del superamento della verifica finale.
La data fissata per la regolamentazione degli operatori all’utilizzo di specifiche attrezzature è quindi il 12 marzo 2015.
Entro quella data infatti, tutti gli operatori dovranno essere abilitati all’utilizzo dell’attrezzatura di riferimento secondo quanto previsto dall’Accordo Stato Regioni del 22.02.2012.