Il D. Lgs. 81/2008 prevede che tutti i lavoratori che utilizzano specifiche attrezzature di lavoro ricevano una adeguata formazione, aggiuntiva a quella obbligatoria prevista sempre dall’art. 37 del D. Lgs 81/2008 e dall’Accordo Stato Regioni del 21.12.2011.
Poiché le vigenti normative classificano il carroponte e la gru a bandiera come attrezzatura che richiede conoscenza e responsabilità particolari, il Datore di Lavoro ha l’obbligo di formare tutti gli addetti che manovrano queste attrezzature garantendo loro una specifica formazione ed “istruzione necessaria in rapporto alla sicurezza”.
Sia il carroponte che le gru a bandiera non appartengono alle attrezzature individuate dall’Accordo Stato Regioni del 22.02.2012, pertanto il numero di ore e le modalità della formazione, non sono attualmente definite.
DEFINIZIONE DEI MACCHINARI
Carroponte: Macchina usata per il sollevamento e il trasporto di grossi carichi a breve distanza, mediante carrelli scorrevoli su una travatura metallica.
Gru a Bandiera: Attrezzatura fissata su colonna o a parate, con braccio fisso o mobile per il sollevamento e il trasporto di grossi carichi.
E PER CHI E’ GIA’ FORMATO?
– se il corso è stato di durata uguale o maggiore rispetto a quanto indicato dall’accordo e composto da modulo teorico, pratico e con verifica finale per la specifica attrezzatura, non è necessario ripetere la formazione ex novo, bensì un aggiornamento entro 5 anni dalla data di superamento della verifica finale di apprendimento;
– se il corso effettuato ha avuto durata minore rispetto a quanto previsto dall’accordo e comprensivo di verifica di apprendimento documentata, sarà necessario un modulo di aggiornamento entro 24 mesi dal 12 marzo 2013 e un successivo aggiornamento entro 5 anni dalla data di conclusione di tale modulo;
– se la formazione precedente non aveva previsto una verifica di apprendimento, sarà necessario un modulo di aggiornamento entro 24 mesi dal 12 marzo 2013 con verifica finale e un successivo aggiornamento entro 5 anni dalla data di attestazione del superamento della verifica finale.
La data fissata per la regolamentazione degli operatori all’utilizzo di specifiche attrezzature è quindi il 12 marzo 2015.
Entro quella data infatti, tutti gli operatori dovranno essere abilitati all’utilizzo dell’attrezzatura di riferimento secondo quanto previsto dall’Accordo Stato Regioni del 22.02.2012.