L’Accordo Stato Regioni del 22/02/2012 pubblicato su G.U. del 12 marzo 2012 ed in vigore dal 13 marzo 2013, regola la formazione per l’abilitazione degli operatori che utilizzano particolari attrezzature da lavoro. Tra le attrezzature sono contemplate anche le Gru Mobili. Pertanto, per ottenere l’abilitazione, è necessario svolgere un tipo di formazione allineata con quella prevista dall’Accordo.
DEFINIZIONE DI GRU MOBILE
Viene definita Gru Mobile una qualsiasi gru autocarrata con braccio telescopico o tralicciato ed eventualmente falcone fisso in grado di spostarsi con carico o senza carico senza aver bisogno di vie di corsa fisse e che rimane stabile per effetto della gravità. Esistono inoltre Gru mobili su ruote con falcone telescopico e brandeggiabile. Per esse, l’Accordo prevede un modulo teorico-pratico aggiuntivo al corso base, da svolgere per ottenere l’abilitazione all’utilizzo di questa particolare attrezzatura.
FORMAZIONE
E PER CHI E’ GIA’ FORMATO?
– se il corso è stato di durata uguale o maggiore rispetto a quanto indicato dall’accordo e composto da modulo teorico, pratico e con verifica finale per la specifica attrezzatura, non è necessario ripetere la formazione ex novo, bensì un aggiornamento entro 5 anni dalla data di superamento della verifica finale di apprendimento;
– se il corso effettuato ha avuto durata minore rispetto a quanto previsto dall’accordo e comprensivo di verifica di apprendimento documentata, sarà necessario un modulo di aggiornamento entro 24 mesi dal 12 marzo 2013 e un successivo aggiornamento entro 5 anni dalla data di conclusione di tale modulo;
– se la formazione precedente non aveva previsto una verifica di apprendimento, sarà necessario un modulo di aggiornamento entro 24 mesi dal 12 marzo 2013 con verifica finale e un successivo aggiornamento entro 5 anni dalla data di attestazione del superamento della verifica finale.
La data fissata per la regolamentazione degli operatori all’utilizzo di specifiche attrezzature è quindi il 12 marzo 2015.
Entro quella data infatti, tutti gli operatori dovranno essere abilitati all’utilizzo dell’attrezzatura di riferimento secondo quanto previsto dall’Accordo Stato Regioni del 22.02.2012.