L’articolo 73 del D.Lgs.81/08 decreta gli obblighi di informazione, formazione e addestramento relativi all’utilizzo delle attrezzature di lavoro. Il Comma 5 stabilisce che per alcune attrezzature individuate in sede di Conferenza Stato-Regioni è richiesta una specifica abilitazione degli operatori nonché le modalità di riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti autorizzati all’erogazione della formazione, la durata ed i requisiti minimi di validità della formazione.
L’Accordo Stato Regioni del 22/02/2012 pubblicato su G.U. del 12 marzo 2012 ed in vigore dal 13 marzo 2013, regola la formazione per l’abilitazione degli operatori che utilizzano particolari attrezzature da lavoro. Tra di esse è contemplata anche la macro famiglia delle macchine a movimento terra. Le attrezzature che rientrano in questa categoria sono: escavatori (idraulici e a fune), caricatori frontali, terne e autoribaltabili a cingoli. Trattandosi di macchinari con meccanismi diversi fra di loro, è prevista una formazione pratica specifica per ciascuno di essi.

DEFINIZIONE DEI MACCHINARI

Escavatore idraulico: macchina semovente a ruote, a cingoli o ad appoggi articolati, provvista di struttura superiore (torretta) normalmente in grado di ruotare di 360° e che supporta un braccio escavatore azionato da un sistema idraulico e progettata principalmente per scavare con una cucchiaia o una benna rimanendo ferma, con massa operativa maggiore di 6000 kg.

Escavatore a fune: Macchina semovente a ruote, a cingoli o ad appoggi articolati, provvisti di una torretta normalmente in grado di ruotare di 360° e che supporta una struttura superiore azionata mediante un sistema a funi progettata principalmente per scavare con una benna per il dragaggio, una cucchiaia frontale o una benna mordente, usata per compattare il materiale con una piastra compattatrice, per lavori di demolizione mediante ganci o sfera o per movimentare materiale con equipaggiamenti o attrezzature speciali.

Caricatore frontale: Detta anche Pala caricatrice frontale. Macchina semovente a ruote o a cingoli, provvista di una parte anteriore che funge da sostegno ad un dispositivo di carico, progettata principalmente per il carico o lo scavo per mezzo di una benna tramite il movimento in avanti della macchina, con massa operativa maggiore di 4500 kg.

Terna: Macchina semovente a ruote o a cingoli costituita da una struttura di base progettata per il montaggio sia di un caricatore anteriore che di un escavatore posteriore.

Autoribaltabile a cingoli: Macchina semovente a cingoli, dotata di cassone aperto, impiegata per trasportare e scaricare o spargere materiale, con massa operativa maggiore di 4500 kg.

FORMAZIONE
Il percorso formativo per acquisire l’abilitazione all’utilizzo delle macchine a movimento terra ha contenuti e durata differenti a seconda della tipologia di attrezzatura per cui è necessaria l’abilitazione. L’accordo prevede anche uno “sconto” in termini di ore nel caso in cui un operatore decida di svolgere in un’unica volta la formazione per ottenere l’abilitazione per tutte le attrezzature contemplate nella categoria “macchine a movimento terra”

 

corsi formazione macchine movimento terra

 

 

E PER CHI E’ GIA’ FORMATO?

L’Accordo Stato Regioni del 22.02.2012 prevede che per i lavoratori già assunti vengano riconosciuti i corsi effettuati prima dell’entrata in vigore dell’accordo, ammesso che soddisfino i seguenti requisiti:
– se il corso è stato di durata uguale o maggiore rispetto a quanto indicato dall’accordo e composto da modulo teorico, pratico e con verifica finale per la specifica attrezzatura, non è necessario ripetere la formazione ex novo, bensì un aggiornamento entro 5 anni dalla data di superamento della verifica finale di apprendimento;
– se il corso effettuato ha avuto durata minore rispetto a quanto previsto dall’accordo e comprensivo di verifica di apprendimento documentata, sarà necessario un modulo di aggiornamento entro 24 mesi dal 12 marzo 2013 e un successivo aggiornamento entro 5 anni dalla data di conclusione di tale modulo;
– se la formazione precedente non aveva previsto una verifica di apprendimento, sarà necessario un modulo di aggiornamento entro 24 mesi dal 12 marzo 2013 con verifica finale e un successivo aggiornamento entro 5 anni dalla data di attestazione del superamento della verifica finale.

La data fissata per la regolamentazione degli operatori all’utilizzo di specifiche attrezzature è quindi il 12 marzo 2015.
Entro quella data infatti, tutti gli operatori dovranno essere abilitati all’utilizzo dell’attrezzatura di riferimento secondo quanto previsto dall’Accordo Stato Regioni del 22.02.2012.