L’articolo 73 del D.Lgs.81/08 decreta gli obblighi di informazione, formazione e addestramento relativi all’utilizzo delle attrezzature di lavoro. Il Comma 5 stabilisce che per alcune attrezzature individuate in sede di Conferenza Stato-Regioni è richiesta una specifica abilitazione degli operatori nonché le modalità di riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti autorizzati all’erogazione della formazione, la durata ed i requisiti minimi di validità della formazione.
L’Accordo Stato Regioni del 22/02/2012 pubblicato su G.U. del 12 marzo 2012 ed in vigore dal 13 marzo 2013, regola la formazione per l’abilitazione degli operatori che utilizzano particolari attrezzature da lavoro. Tra le attrezzature sono contemplate anche le Piattaforme di lavoro mobili elevabili (PLE). Pertanto, per ottenere l’abilitazione all’utilizzo delle Piattaforme, è necessario svolgere un tipo di formazione allineata con quella prevista dall’Accordo.
DEFINIZIONE DI PIATTAFORMA MOBILE ELEVABILE
Viene definita piattaforma mobile elevabile (PLE), una macchina mobile destinata a spostare persone alle posizioni di lavoro, poste ad altezza superiore a 2 metri rispetto a un piano stabile, nelle quali svolgono mansioni dalla piattaforma di lavoro, con l’intendimento che le persone accedano ed escano dalla piattaforma di lavoro attraverso una posizione di accesso definita e che sia costituita almeno da una piattaforma di lavoro con comandi, da una struttura estensibile e da un telaio.
Le PLE vengono classificate in Piattaforme con stabilizzatori e Piattaforme senza stabilizzatori. E’ prevista un’abilitazione differente per l’una o per l’altra attrezzatura.
FORMAZIONE
Il percorso formativo per acquisire l’abilitazione all’utilizzo delle PLE ha contenuti e durata differenti a seconda della tipologia di PLE per cui è necessaria l’abilitazione. L’accordo prevede anche uno “sconto” in termini di ore nel caso in cui un operatore decida di frequentare in un’unica volta il corso per ottenere l’abilitazione per PLE con stabilizzatori e PLE senza stabilizzatori
E PER CHI E’ GIA’ FORMATO?
– se il corso è stato di durata uguale o maggiore rispetto a quanto indicato dall’accordo e composto da modulo teorico, pratico e con verifica finale per la specifica attrezzatura, non è necessario ripetere la formazione ex novo, bensì un aggiornamento entro 5 anni dalla data di superamento della verifica finale di apprendimento;
– se il corso effettuato ha avuto durata minore rispetto a quanto previsto dall’accordo e comprensivo di verifica di apprendimento documentata, sarà necessario un modulo di aggiornamento entro 24 mesi dal 12 marzo 2013 e un successivo aggiornamento entro 5 anni dalla data di conclusione di tale modulo;
– se la formazione precedente non aveva previsto una verifica di apprendimento, sarà necessario un modulo di aggiornamento entro 24 mesi dal 12 marzo 2013 con verifica finale e un successivo aggiornamento entro 5 anni dalla data di attestazione del superamento della verifica finale.
La data fissata per la regolamentazione degli operatori all’utilizzo di specifiche attrezzature è quindi il 12 marzo 2015.
Entro quella data infatti, tutti gli operatori dovranno essere abilitati all’utilizzo dell’attrezzatura di riferimento secondo quanto previsto dall’Accordo Stato Regioni del 22.02.2012.