Si segnala che in base alla Circolare Ministeriale n. 21 del 10/06/2013 “qualora ai carrelli elevatori telescopici siano abbinati accessori, tali che la macchina risultante risponda ad una delle attrezzature comprese tra quelle individuate nelle tabelle di cui sopra, come definite alle lettere da a) ad h) dell’allegato A dell’accordo citato, ad esempio gru mobile (autogru) o piattaforme di lavoro mobili elevabili (ponti sviluppabili), è necessario che l’operatore acquisisca il corrispondente titolo abilitativo”.
Pertanto, nei casi sopracitati, non sarà sufficiente la sola abilitazione all’utilizzo del carrello elevatore, ma sarà necessario che l’operatore svolga una formazione che, per durata e contenuti, corrisponda a quella definita dall’Accordo Stato Regioni per quanto riguarda l’attrezzatura corrispondente.